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[1]Nei Compartimenti catastali nei quali, secondo le norme in essi vigenti, sia gia' stato riconosciuto in caso d'infortuni straordinari il diritto alla sospensione ed all'abbuono dell'imposta erariale sui terreni, potranno le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte nella stessa misura proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell'abbuono dell'imposta erariale.
[2]Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni i Comuni e le Provincie potranno acconsentire alla sospensione della riscossione delle rispettive sovrimposte.
[3]Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle Provincie ove vige il nuovo catasto a termini pero' e con le norme dell'art. 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.
Testo in vigore dal 23 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
