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[1]Qualora, entro cinque anni dalla data di acquisto, si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni acquistati con il beneficio dei concorsi statali previsti dagli articoli 4 e 5, i concorsi medesimi sono revocati.
[2]Sono altresi' revocati i concorsi concessi per le opere di trasformazione, limitatamente alla parte eccedente il sussidio di miglioramento fondiario riconosciuto assegnabile a termini degli articolo 43 e 44 del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, qualora entro il periodo di cinque anni, decorrente dalla concessione del mutuo, si verifichi la rivendita degli immobili trasformati.
[3]I provvedimenti di revoca hanno effetto dalla data dell'atto di alienazione degli immobili.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
