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Qualora si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, sugli atti che fruirono della esenzione fiscale si renderanno esigibili le normali imposte di registro e ipotecarie, le quali conservano la natura di imposte principali assistite dal privilegio a favore dello Stato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
