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[1]Per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici possono essere concessi ai capi di famiglia, che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, mutui ai termini delle vigenti disposizioni sul credito agrario e sulla bonifica integrale, per un importo non superiore al 75 per cento del valore dei fondi stessi, e con il concorso statale negli interessi in ragione del 3,50 per cento.
[2]La concessione di cui al precedente comma non esclude il sussidio dello Stato previsto dagli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, per le opere di miglioramento fondiario.
[3]I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche all'altro coniuge, qualora il numero dei figli, necessario per determinare la qualita' di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
