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I capi di famiglia indicati nell'art. 1, anche se non siano tra i meno abbienti, saranno preferiti, a parita' di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione delle unita' fondiarie risultanti dalla ripartizione, stabilita dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti a comuni, frazioni, universita' ed altre associazioni agrarie comunque denominate.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
