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[1]L'art. 6 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato B, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, e' modificato come appresso:
[2]«Gli eredi, legatari e donatari che abbiano due o piu' figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione fruiscono della riduzione delle vigenti tasse di successione e di donazione da essi dovute nella misura di un ventesimo per ogni figlio vivente.
[3]«La riduzione e', invece, di un settimo per ogni figlio vivente qualora i figli viventi, al momento dell'apertura della successione o della donazione, siano piu' di quattro.
[4]«Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti, purche' rappresentati dai discendenti.
[5]«Le dette riduzioni da concedersi agli eredi, legatari o donatari, anche se non abbiano raggiunto i 30 anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o donazione applicabili, secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente art. 2».
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 1 aprile 1945
