Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge godranno delle agevolazioni, di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e successive modificazioni; nonche' dei benefici previsti dal R. decreto-legge 19 marzo 1931-IX, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1640, relativo a riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
