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[1]Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'alienazione dei beni avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia.
[2]Con la morte del capo di famiglia si estingue, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, l'ipoteca inscritta a favore dello Stato a termini dello stesso articolo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
