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[1]Nei casi previsti dall'art. 9 il pagamento all'Istituto mutuante delle quote di annualita' corrispondenti al concorso revocato e' garantito dallo Stato.

[2]Ove il mutuatario non soddisfi alle scadenze stabilite il suo debito per dette quote di annualita', l'Istituto mutuante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, da' comunicazione della inadempienza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sara' tenuto ad effettuare il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi.

[3]In relazione alla garanzia di cui al precedente comma, nei contratti di mutuo dovra' essere convenuta l'iscrizione di ipoteca, a favore dello Stato, sugli immobili da acquistare o trasformare dal mutuatario, per un importo corrispondente al valore attuale delle quote di concorso statale negli interessi dei mutui stessi.

[4]L'ipoteca prende grado immediatamente dopo quella inscritta a favore del mutuante.

[5]Qualora, nel termine di 5 anni, non si siano verificate le ipotesi previste dall'art. 9, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone la cancellazione dell'ipoteca.

Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-29;877~art10 · fonte del testo

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