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I capi di famiglia, che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sono preferiti, a parita' di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione dei terreni dei quali sia prevista la trasformazione fondiaria per fini di colonizzazione a cura dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente nazionale per le tre Venezie, dell'Ente ferrarese di colonizzazione, degli Enti di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, del Veneto di Etiopia e della Puglia di Etiopia e, in generale, degli Enti pubblici che abbiano fini di colonizzazione o che si costituiscano per tali fini.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
