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[1]Gli atti di liberalita' fra vivi, aventi per oggetto quartieri di abitazione di carattere economico popolare, posti in essere da societa' o da ditte industriali o commerciali, a favore dei propri impiegati od operai, in conformita' di apposite deliberazioni della societa' o ditta da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni d'intesa coi Ministro per le finanze, sono soggetti all'imposta proporzionale di registro del tre per cento ed all'imposta ipotecaria di trascrizione del 0,50 per cento. Gli atti di cui sopra sono in ogni caso esenti dall'imposta sul plusvalore di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.
[2]Il pagamento dell'imposta di registro puo' essere effettuato a rate nel termine massimo di quattro anni dalla registrazione dell'atto, senza corresponsione di interessi, giusta le norme che saranno stabilite col Regio decreto previsto dal successivo art. 2.
Testo in vigore dal 15 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
