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[1]Gli atti di esproprio ed i contratti di acquisto di immobili fatti dal comune di Cremona per l'attuazione del piano regolatore edilizio approvato con legge 10 maggio 1930, n. 612, limitatamente alla prima zona di cui all'art. 12 della legge stessa saranno soggetti alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire dieci per ogni trapasso e per ogni trascrizione.
[2]La stessa disposizione si applica sempre limitatamente alla detta zona, anche agii atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alle ricostruzioni in luogo e vece del comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa, stipulate per la esecuzione del piano inalatore medesimo.
Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
