Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1935 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Gli atti di donazione con i quali il Governatorato di Roma, i Comuni e gli Istituti autonomi per la case popolari cedono in proprieta', anche condizionatamente, case o quartieri di abitazione in premio di natalita', a famiglie numerose, sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria di L. 10.
[8]La presente legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Razza - Di Revel
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1935 al 16 dicembre 2010
