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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Gli atti di donazione con i quali il Governatorato di Roma, i Comuni e gli Istituti autonomi per la case popolari cedono in proprieta', anche condizionatamente, case o quartieri di abitazione in premio di natalita', a famiglie numerose, sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria di L. 10.

[8]La presente legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Razza - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 11 luglio 1935 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1183~art1 · fonte del testo

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