Art. 5 — Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione

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Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione e' dovuta in ragione:

  • a)di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
  • b)di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
  • c)di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
  • d)di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965. Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 15 maggio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;35~art5 · fonte del testo

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