Art. 4 — Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari

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L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 15 novembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;35~art4 · fonte del testo

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