Art. 2
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[1]Sono applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di attuazione dell'abbonamento tributario sulle operazioni di credito agrario, impartite con decreto del Ministro per le finanze 11 marzo 1929-VII, n. 80048.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 23 marzo 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel - Grandi - Ricci
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 9 maggio 2025
