Art. 1
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[1]Il regime di abbonamento previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, per le operazioni di credito agrario, e' esteso, per dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico meridionale, costituito con il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, per le operazioni di mutuo da esso compiute, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'assistenza finanziaria ad iniziative ed imprese miranti allo sviluppo economico dell'Italia Meridionale Continentale e della Sardegna.
[2]La quota di abbonamento e' stabilita nella misura di centesimi cinque per ogni cento lire di capitale impiegato e risultante dal bilancio annuale dell'Istituto predetto.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 9 maggio 2025
