L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 31 agosto 1963 presso viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite. Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

Testo vigente dal 7 agosto 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-07-29;1004~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari