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Miscellanea
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino
Legge 29 luglio 1963, n. 1004
- Aggiornato al
- 7 agosto 1963
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 dalla distillazione dei…
- Art. 2Per l'acquavite di vino prodotta, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 e che abbia i…
- Art. 3Il Ministro per le finanze, d'intesa, con quello della agricoltura e delle foreste e con…
- Art. 4L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione…
- Art. 5Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro per l'agricoltura e per le…
- Art. 6Qualora il produttore viticultore provi nei modi consentiti dalla legge, anche contro le…
- Art. 7Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti…
- Art. 8La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio…
- Art. 9La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta…
