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[1]All'art. 60 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, e' sostituito il seguente:
[2]«Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per gli Istituti di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.
[3]«Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, per ciascun Istituto, un rappresentante del Ministero da cui dipendono le rispettive classi di iscritti e un rappresentante di queste, designato dal Ministero delle corporazioni».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
