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[1]L'art. 1 sub 17 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e' sostituito dal seguente articolo:

[2]«Acquistano il diritto di conseguire la pensione i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza nei seguenti casi:

[3]«a) quando dopo 25 anni e prima dei 40 di servizio utile cessino per cause diverse da quelle di cui alle lettere b), c), d) o in condizioni diverse da quelle previste nella lettera e) del presente articolo;

[4]«b) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio alla dipendenza dello Stato in posti per i quali non sia ammesso il cumulo dei servizi prestati con iscrizione alla Cassa, o per effetto di disposizione prefettizia;

[5]«c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermita' contratta per cause diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo;

[6]«d) quando per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione diretta e immediata delle loro funzioni siano divenuti inabili permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

[7]«e) quando cessino dal servizio dopo 40 anni di servizio utile alla misura dell'assegno, o dopo avere compiuto l'eta' di 65 anni con almeno 25 anni di servizio utile alla misura dell'assegno».

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3114~art6 · fonte del testo

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