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E' riconosciuto valido agli effetti della liquidazione degli assegni il periodo di aspettativa per motivi di salute ottenuto con regolare deliberazione, purche' il sanitario iscritto abbia percepito lo stipendio o parte di esso, conservata la titolarita' del posto e pagati i contributi di iscrizione.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
