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[1]I medici condotti e altri sanitari in regolare servizio alla pubblicazione della presente legge, aventi servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, o alle date della estensione di tale Cassa alle rispettive categorie, i quali non si siano avvalsi in tempo utile della facolta' di iscrizione, possono iscriversi alla Cassa medesima e chiedere il riconoscimento del servizio prestato sino al limite di 20 anni, purche' versino il contributo straordinario di lire 600 annue, con i relativi interessi composti al 5 per cento, per tanti anni quanti sono quelli da riconoscere.

[2]La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

[3]Il contributo per il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente potra' essere pagato dal sanitario in unica soluzione, ovvero potra' essere corrisposto per la meta' all'atto della concessione e per l'altra meta' a rate mensili calcolate con l'applicazione della tabella C annessa al R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in un periodo non superiore a dieci anni.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3114~art1 · fonte del testo

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