Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008. 293 parole tolte.
tolto: Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente articolo 12-bis: "Articolo 12-bis. - Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro per il tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, concedano a richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di servizi, dopo l'ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei beni o la prestazione dei servizi oggetto della fornitura, una anticipazione nel limite massimo del settantacinque per cento delle somme eventualmente ancora dovute - a norma di legge o di contratto - sui pagamenti in conto nonche' di quelle dovute dopo il collaudo, o l'atto a questo equivalente, dei lavori e delle forniture. Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente e' tenuta a prestare idonee garanzie bancarie o equivalenti. Sull'importo dell'anticipazione concessa a norma del presente articolo sara' trattenuta l'eventuale somma da recuperare a saldo delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente articolo 12. Il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo sara' effettuato sul saldo del prezzo contrattuale e, quando occorra, mediante le garanzie di cui al precedente secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti, istituti ed aziende di cui all'ottavo comma del precedente articolo 12. Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende, di cui al comma precedente, con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri casi e' in facolta' dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni. Resta comunque salva la disciplina prevista, per gli appalti di opere pubbliche, dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-11-01;774~artunico · fonte del testo
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