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[1]Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sara' iscritta, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di L. 10.000.000 ripartita come segue:
[2]Esercizio 1942-43................ L. 5.000.000
[3]Esercizio 1943-44................ L 5.000.000
[4]1 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 15 aprile 1942-XX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL - RICCI
[8]Visto, Il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 190
1Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 190 ha disposto (con l'art. 3) che "L'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 545, che autorizza la spesa di L. 5.000.000 per la concessione di contributi nella spesa di costruzione e attrezzatura di nuovi stabilimenti per la congelazione di prodotti ortofrutticoli, e' abrogato".
Testo in vigore dal 15 aprile 1948 al 16 dicembre 2009
