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Le tariffe e modalita' di funzionamento degli stabilimenti fruenti del contributo di cui alla presente legge sono determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ha facolta' di controllarne l'osservanza, e di disporre, in caso di inadempienza da parte dell'assegnatario, la revoca della concessione del contributo ed il recupero delle somme erogate.
Testo in vigore dal 5 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
