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[1]Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2676, per la costruzione e l'attrezzamento di nuovi stabilimenti per la conservazione e prime lavorazioni dei prodotti ortofrutticoli, sono estese anche alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti per la congelazione dei prodotti ortofrutticoli, che siano impiantati in localita' adatte all'accentramento di frutta ed ortaggi destinati all'esportazione.

[2]I relativi contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, possono essere concessi ad agricoltori singoli e consociati, ad enti ed istituzioni agrarie, nonche' a societa' e ditte industriali.

Testo in vigore dal 5 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-04-15;545~art1 · fonte del testo

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