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[1]Per la erogazione di sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche, possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare fondi in misura non superiore al 50 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche e, comunque, non eccedenti complessivamente lire tre milioni per ciascun esercizio finanziario.
[2]Con decreto del Ministro per la cultura popolare, d'intesa col Ministro per le finanze, sara' costituita una commissione per la erogazione del fondo suddetto, della quale fara' parte un rappresentante del Ministero delle finanze.
[3]Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo.
[4]Le disposizioni del presente articolo cesseranno di aver vigore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verifichera' la cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 6 agosto 1941 al 22 dicembre 2008
