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[1]Gli aeromobili di cui all'art. 1 hanno diritto a valersi gratuitamente dei servizi metereologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da disposizioni speciali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Drancicsi.
Testo in vigore dal 5 marzo 1934 al 29 luglio 1936
