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I piloti di aeromobili di prima categoria muniti di licenza rilasciata dal Ministero dell'aeronautica, non sono tenuti a far vidimare i libri di bordo, ne' ad indicare, in partenza, il viaggio che intendano compiere. Essi possono discendere in qualsiasi aeroporto aperto al traffico aereo, nei campi di fortuna o nei campi privati di atterraggio aperti al pubblico.
Testo in vigore dal 5 marzo 1934 al 29 luglio 1936
