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[1]Gli aeromobili da turismo sono di due categorie.
[2]Appartengono alla prima quelli di proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonche' quelli appartenenti ad Enti ed Associazioni sportive italiane contemplate dalle norme stabilite nel regolamento, che non abbiano scopi di lucro.
[3]Appartengono alla seconda categoria quelli di proprieta' privata o di Societa', adibiti a trasporti aeronautici di carattere turistico, mediante retribuzione o comunque a fine di lucro.
[4]Ad essi sono assimilati gli aeromobili adibiti a lavoro aeronautico, secondo le norme stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 5 marzo 1934 al 29 luglio 1936
