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[1]- Gli aeromobili da turismo hanno diritto al ricovero negli aeroporti civili e negli altri, stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.
[2]Essi hanno diritto di valersi gratuitamente dei servizi meteorologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da speciali disposizioni.
Testo in vigore dal 14 luglio 1936 al 16 dicembre 2009
