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Gli immobili rimasti aggiudicati alla seconda Giunta C.A.S.A.S. in seguito a procedimento espropriativo, possono essere rivenduti mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata in base ad apposita deliberazione da adottarsi caso per caso dalla Giunta stessa.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1949 al 16 dicembre 2010
