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In caso di mancato pagamento alle scadenze e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, la seconda Giunta C.A.S.A.S. e' autorizzata a riscuotere gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da essa concessi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte medesime anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1949 al 3 settembre 1954
