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[1]L'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) per la riscossione dei canoni di cui all'art. 1 della presente legge rilascera' ad ogni utente titolare dell'impianto centralizzato, una licenza speciale di abbonamento comprensiva del canone di L. 81 e di tante volte L. 25 quanti sono gli altoparlanti.
[2]Esso eseguira' trimestralmente i versamenti delle quote relative agli abbonamenti a tariffa ridotta dovute alle varie Amministrazioni, in base all'art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706, e con le modalita' indicate nell'articolo stesso, mentre per quanto concerne i versamenti da eseguirsi a cura dell'E.I.A.R. delle quote relative all'abbonamento ordinario del titolare dell'impianto centralizzato, restano ferme le norme sancito dall'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1935-XIII.
Testo in vigore dal 5 maggio 1942 al 21 febbraio 1945
