Art. 2
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[1]Per quanto riguarda le tasse e le imposte indirette sugli affari, nell'abbonamento sono compresi gli atti e contratti contemplati nell'art. 46 della tabella B allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, ed inoltre i ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprieta', la liberta', i diritti di concessione o diritti reali ed il valore degli immobili offerti in garanzia per le operazioni di credito minerario.
[2]Dalle esenzioni di cui sopra si intendono pero' esclusi gli atti giudiziari, le cambiali, le compravendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito, nonche' le operazioni che la Sezione compie nell'interesse dell'industria zolfifera, per le quali resta fermo quanto e' disposto dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1128, convertito nella legge 8 aprile 1935-XIII, n. 688.
Testo in vigore dal 12 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
