Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia per le operazioni di credito minerario da essa compiute a favore dell'industria delle miniere e delle cave sia nella Sicilia e nelle altre isole che nel continente, e' esente per un periodo di dieci anni a datare dal 1° gennaio 1940-XVIII dal pagamento di ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, nonche' dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dalle operazioni suddette, e sugli interessi passivi dovuti all'Azienda generale del Banco di Sicilia per le somme che essa e' tenuta per legge ad anticipare.
[2]In sostituzione dei tributi sovra indicati la Sezione corrispondera' all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi aventi per ogni cento lire di capitale impiegato nelle operazioni di credito minerario.
Testo in vigore dal 12 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
