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[1]Per la durata di due anni dal giorno della entrata in vigore di questa legge e' accordato l'esonero dai dazi doganali per le macchine, gli apparecchi e loro parti introdotti in Albania per essere impiegati nella industria della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero di barbabietole, in quanto non vi sia la possibilita' per la industria saccarifera albanese di fornirsene nel territorio dell'Unione doganale.
[2]Il riconoscimento di questa condizione e' riservato al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, rispettivamente per il territorio italiano e per quello albanese dell'Unione doganale.
Testo in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
