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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Gli Istituti che, a norma delle vigenti disposizioni sul credito agrario, hanno facolta' di concedere nella regione toscana mutui per miglioramenti agrari col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sono autorizzati ad accordare al Consiglio provinciale dell'economia di Firenze un mutuo, per importo non superiore a L. 1.300.000, per l'acquisto e l'eventuale miglioramento di un fondo da destinarsi in uso all'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze.
[8]Il mutuo predetto, che avra' durata non superiore a trenta anni, godra' del concorso dello Stato negli interessi, nella misura del 2,30 per cento annuo, da corrispondersi nei modi stabiliti dalle norme che regolano il pagamento del contributo negli interessi sui mutui per miglioramenti agrari.
[9]La spesa relativa fara' carico al capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1930-31 ed ai capitoli corrispondenti degli stati di previsione degli esercizi futuri.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insrerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 marzo 1931 - Anno IX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Acerbo - Mosconi.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 20 aprile 1931 al 16 dicembre 2009
