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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Comune di Comacchio e' autorizzato ad affrancare i canoni relativi ad enfiteusi o a locazioni perpetue, nonche' i livelli, le decime e le altre prestazioni perpetue in natura o in denaro, comprese quelle corrisposte per concessioni denominate di pesca, gravanti i terreni a cui si riferisce la convenzione approvata con la legge 7 luglio 1868, n. 4478.
[8]Qualora si tratti di locazioni perpetue di valli, sulle quali preesistevano diritti di dominio utile e di dominio diretto, il Comune puo' valersi delle disposizioni della presente legge in confronto degli ex possessori utilisti e loro aventi causa, salvo il diritto di affrancazione successiva nei confronti del direttario, secondo le norme generali.
[9]Il prezzo di affrancazione e' determinato secondo le norme stabilite dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, salvi i diritti per eventuali rimborsi di spese eseguite sul fondo in occasione di bonifica.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Rocco - Acerbo.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
