DEGLI ATTIVI 1. Nessuna distribuzione degli attivi sara' fatta ai membri in acconto delle loro sottoscrizioni al capitale sociale della Banca finche' tutti i debiti verso i creditori non siano stati saldati ovvero non siano stati presi i necessari provvedimenti a questo proposito. Inoltre tale distribuzione dovra' essere approvata dal Consiglio dei Governatori con voto di non meno dei terzi del numero complessivo dei Governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri. 2. Qualsiasi distribuzione degli attivi della Banca ai membri sara' in proporzione al capitale sociale in possesso di ciascun membro e sara' effettuata nei tempi e alle condizioni che la Banca stimera' giuste ed eque. Le quote di attivi distribuite non dovranno necessariamente essere uniformi quanto al genere di attivi. Nessun membro avra' diritto a ricevere la sua quota in tale distribuzione di attivi fintantoche esso non abbia saldato tutte le sue obbligazioni verso la Banca. 3. Prima che si effettui qualsiasi distribuzione di attivi il Consiglio dei Direttori valutera' gli attivi da distribuire alla data della distribuzione e quindi procedera' alla stessa nel seguente modo: (i) Verra' pagato ad ogni membro in obbligazioni sue o delle sue agenzie ufficiali o di enti legali all'interno dei suoi territori, per quanto disponibili per la distribuzione, un ammontare equivalente in valore alla sua quota proporzionata all'ammontare complessivo che deve essere distribuito.

  • ii)qualsiasi saldo dovuto al membro dopo il pagamento effettuato ai sensi del (i) di cui sopra sara' pagato nella sua valuta, per quanto essa sia in possesso della Banca, fino ad un ammontare equivalente in valore a tale saldo. (iii) Qualsiasi saldo dovuto al membro dopo che sia stato effettuato il pagamento ai sensi dei (i) e (ii) di cui sopra sara' pagato in oro o altra valuta che il membro accetti, per quanto essi siano in possesso della Banca, fino ad un ammontare equivalente in valore a tale saldo. (iv) Qualsiasi restante saldo dovuto al membro dopo che sia stato effettuato il pagamento ai sensi dei (i) (ii) e (iii) di cui sopra sara' soddisfatto dai rimanenti attivi in possesso della Banca. 4. Qualsiasi membro che riceva attivi distribuiti ai sensi del presente Articolo godra' degli stessi diritti relativi a tali attivi di cui la Banca godeva prima della loro distribuzione.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art46 · fonte del testo

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