[1]Articolo II Definizioni

[2]Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione contraria: 1. Per "contenitore" si intende un mezzo di trasporto:

  • a)di carattere permanente e, di conseguenza, abbastanza resistente da consentirne un uso ripetuto;
  • b)espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico per mezzo di una o piu' modalita' di trasporto;
  • c)progettato per essere fissato e/o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine blocchi d'angolo;
  • d)di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia:
  • i)di almeno 14 m quadri (150 piedi quadrati) o
  • ii)di almeno 7 m quadri (75 piedi quadrati) se il contenitore e' provvisto di blocchi d'angolo superiori. Il termine "contenitore" non comprende ne' i veicoli, ne' l'imballaggio. Comprende pero' i contenitori trasportati su chassis. 2. Per "blocchi d'angolo" si intende un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori e/o inferiori del contenitore e che ne consentano la movimentazione, l'impilaggio e/o il fissaggio. 3. Per "Amministrazione" si intende il Governo della Parte contraente sotto la cui autorita' vengono approvati i contenitori. 4. Per "approvato" si intende approvato dall'Amministrazione. 5. Per "approvazione" si intende il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione o il singolo contenitore offre le garanzie di sicurezza previste dalla presente Convenzione. 6. Per "trasporto internazionale" si intende un trasporto i cui punti di partenza e di arrivo siano situati sul territorio di due paesi di cui almeno uno sia un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile. La presente Convenzione si applica anche allorche' una parte del tragitto tra due paesi abbia luogo sul territorio di un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile. 7. Per "carico" si intendono tutti gli articoli e le merci, qualunque sia la loro natura, trasportati nei contenitori. 8. Per "contenitore nuovo" si intende ogni contenitore la cui costruzione sia stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente a tale data. 9. Per "contenitore esistente" si intende ogni contenitore che non sia un contenitore nuovo. 10. Per "proprietario" si intende sia il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, sia il locatario o il depositario se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assumera' le responsabilita' del proprietario per quanto riguarda la manutenzione e il controllo del contenitore conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 11. Per "tipo di contenitore" si intende il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione. 12. Per "contenitore di serie" si intende ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato. 13. Per "prototipo" si intende un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o saranno costruiti di serie. 14. Per "massima massa lorda operativa" o "R" si intende la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico. 15. Per "tara" si intende la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso. 16. Per "carico utile massimo ammissibile" o "P" si intende la differenza tra la massima massa lorda operativa e la tara.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artii · fonte del testo

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