[1]Articolo V Riconoscimento dell'approvazione

[2]1. L'approvazione concessa alle condizioni della presente Convenzione sotto la responsabilita' di una Parte contraente deve essere riconosciuta dalle altre Parti contraenti per tutto cio' che riguarda gli obiettivi della presente Convenzione. Essa deve essere considerata dalle altre Parti contraenti come avente lo stesso valore dell'approvazione da esse concessa. 2. Una Parte contraente non deve imporre nessuna altra disposizione e nessun altra prova in materia di sicurezza di costruzione dei contenitori ai quali si applica la presente Convenzione, tuttavia nessuna disposizione della presente Convenzione esclude l'applicazione di regolamentazioni o leggi nazionali o accordi internazionali che prescrivano norme o prove supplementari in materia di sicurezza nella costruzione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto di merci pericolose, o in materia di sicurezza nella costruzione degli elementi caratteristici di contenitori che trasportino liquidi sfusi, o in materia di sicurezza nella costruzione di contenitori che vengano trasportati per via aerea. L'espressione "merci pericolose" avra' il senso attribuito dagli accordi internazionali.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artv · fonte del testo

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