incaricata della ricerca internazionale

  • 1)La ricerca internazionale e' eseguita da un'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; questa amministrazione puo' essere sia un ufficio nazionale sia un'organizzazione intergovernativa, quale l'Istituto internazionale dei brevetti, le cui attribuzioni comprendono la redazione di rapporti di ricerca documentaria sullo stato della tecnica relativo a invenzioni oggetto di domande di brevetto.
  • 2)Se, in attesa della istituzione di un'amministrazione unica incaricata della ricerca internazionale, esistono piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale, ogni ufficio ricevente specifica, conformemente alle disposizioni dell'accordo citato nel paragrafo 3-b), quale o quali di queste amministrazioni saranno competenti per eseguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio. 3-a) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono nominate dall'Assemblea. Ogni ufficio nazionale e ogni organizzazione intergovernativa che soddisfano alle esigenze previste nel comma c) possono essere nominati come amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
  • b)La nomina e' subordinata al consenso dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa interessati e alla conclusione di un accordo, che l'Assemblea deve approvare, tra detto ufficio o detta organizzazione e l'Ufficio internazionale. Questo accordo specifica diritti e obblighi delle parti e contiene in particolare l'impegno formale di detto ufficio o di detta organizzazione ad applicare e osservare tutte le regole comuni della ricerca internazionale.
  • c)Il regolamento d'esecuzione prescrive le esigenze minime, in particolare per quanto concerne il personale e la documentazione, alle quali ogni ufficio o organizzazione deve continuare a soddisfare finche' resti nominato.
  • d)La nomina vale per un periodo determinato, che puo' essere prolungato.
  • e)Prima di decidere in merito alla nomina di un ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa o in merito al prolungamento o alla revoca della nomina, l'Assemblea sente l'ufficio o l'organizzazione interessati e domanda il parere del Comitato di cooperazione tecnica di cui all'articolo 56, non appena esso sia stato istituito.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari