[1]ARTICOLO VII.

[2]1. Al fine di raggiungere gli obiettivi e di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Trattato, ciascuna Parte Contraente i cui rappresentanti siano autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX del Trattato avra' il diritto di designare degli osservatori per effettuare qualsiasi ispezione prevista dal presente articolo. Gli osservatori dovranno essere cittadini delle Parti Contraenti che li hanno designati. I nomi degli osservatori dovranno essere comunicati ad ogni altra Parte Contraente che abbia diritto a designare osservatori, ed analogamente dovra' essere data notizia relativamente alla cessazione del loro incarico. 2. Ogni osservatore designato in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo dovra' avere completa liberta' di accesso in ogni momento ad una od a tutte le aree dell'Antartide. 3. Tutte le aree dell'Antartide, incluse tutte le stazioni, installazioni ed attrezzature all'interno di tali aree, nonche' tutte le navi ed aeromobili nei punti di sbarco o imbarco a bordo di merci o personale nell'Antartide, dovranno essere aperte in ogni momento all'ispezione di ogni osservatore designato in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo. 4. Potranno essere effettuate osservazioni aeree in ogni momento su una o tutte le aree dell'Antartide da parte di ogni Parte Contraente che abbia diritto a designare osservatori. 5. Ciascuna Parte Contraente dovra', al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato nei suoi confronti, informare le altre Parti Contraenti, e successivamente notificare ad esse in anticipo:

  • a)tutte le spedizioni verso l'Antartide o all'interno di essa, da parte di proprie navi o cittadini, nonche' tutte le spedizioni verso l'Antartide organizzate o provenienti dal proprio territorio;
  • b)tutte le stazioni nell'Antartide occupate da propri cittadini;
  • c)ogni attrezzatura o personale militare che intenda essere portato da essa nell'Antartide subordinatamente alle condizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Trattato.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artvii · fonte del testo

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