1. Al fine di promuovere la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, e di garantire la conformita' con il presente Protocollo, le Parti Consultive del Trattato Antartico prenderanno appositi provvedimenti per organizzare, individualmente o collettivamente, ispezioni che dovranno essere svolte da osservatori in conformita' con l'Articolo VII del Trattato Antartico. 2. Gli osservatori sono: (a) osservatori designati da ogni Parte Consultiva del Trattato Antartico, cittadini di detta Parte; (b) ogni osservatore designato, nel corso delle riunioni consultive del Trattato Antartico, a svolgere ispezioni in base a procedure da stabilirsi nella Riunione consultiva del Trattato Antartico. 3. Le Parti coopereranno pienamente con gli osservatori che intraprendono ispezioni, e si accerteranno che sia consentito l'accesso agli osservatori, durante le ispezioni, a tutte quelle parti di basi, installazioni, attrezzature, navi ed aerei aperte ad ispezioni in base all'Articolo VII (3) del Trattato Antartico, nonche' a tutta la documentazione ivi custodita e di cui si chiede di poter prendere visione in conformita' con il presente Protocollo. 4. I rapporti ispettivi saranno inviati alle Parti le cui basi, installazioni, attrezzature navi o aerei sono oggetto dei rapporti. Dopo che queste Parti sia stata data l'opportunita' di formulare osservazioni, i rapporti ed ogni commento relativo saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione del Trattato Antartico ed in seguito messi a disposizione del pubblico.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art14 · fonte del testo

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