delle Parti 1. I Rappresentanti delle Parti al Protocollo e i Rappresentanti della Parte ospitante la Sede dell'Organizzazione beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)l'immunita' da ogni forma di arresto o detenzione in attesa di giudizio;
  • b)l'immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto concerne gli atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; non e' tuttavia prevista alcuna immunita' nel caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Rappresentante, o in caso di un danno causato da un autovettura o da altri mezzi di sua proprieta' o da questi condotti;
  • c)l'inviolabilita' per tutti i loro documenti ufficiali;
  • d)l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
  • e)lo stesso trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
  • f)lo stesso trattamento in materia di dogane, relativamente al loro bagaglio personale, di quello accordato ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi Rappresentanti. Inoltre, le disposizioni dei paragrafi a), d), e) e f) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art9 · fonte del testo

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