in vigore e durata relative ad uno Stato 1. Per uno Stato che abbia soddisfatto i requisiti del paragrafo 2 dell'Articolo 19 dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo entrera' in vigore rispettivamente il 30 giorno successivo alla data della firma, ovvero del deposito di detto strumento presso il Depositario. 2. Qualsiasi Parte del Protocollo potra' denunziare il presente Protocollo, mediante notifica per iscritto al Depositario. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Depositario o qualsiasi periodo piu' lungo, che possa essere specificato nella notifica. 3. Una Parte al Protocollo cessera' di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art21 · fonte del testo

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