in vigore e durata nei confronti di uno Stato

  • 1)Il presente Protocollo prende effetto, nei confronti di uno Stato che adempie alle condizioni dell'articolo 22, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o approvazione, o del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
  • 2)Ogni Parte al Protocollo puo' denunciare il presente Protocollo, inoltrando una notifica scritta al Depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica o alla scadenza di un qualunque periodo piu' lungo che puo' essere specificato nella notifica.
  • 3)Una Parte al Protocollo cessa di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art24 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari