L'articolo 23 della Convenzione viene modificato come segue:

  • 1)il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo: "3. Tuttavia l'indennita' non puo' superare 8,33 unita' di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.";
  • 2)alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9: "7. L'unita' di conto menzionata nella presente Convenzione consiste nel diritto speciale di prelievo cosi' come definito dal Fondo monetario internazionale. L'ammontare di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia sulla base del valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data concordata dalle Parti. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato. 8. Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo puo', al momento della ratifica del Protocollo alla CMR o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento, dichiarare che il limite della responsabilita' previsto al paragrafo 3 del presente articolo e applicabile sul suo territorio e' fissato a 25 unita' monetarie. L'unita' monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 10/31 di grammo oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione nella moneta nazionale della somma di cui al presente paragrafo viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato. 9. Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo 7, e la conversione di cui al paragrafo 8, del presente articolo devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unita' di conto al paragrafo 3 del presente articolo. Al momento del deposito di uno strumento, di cui all'articolo 3 del Protocollo alla CMR ed ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unita' di conto o all'unita' monetaria, gli Stati comunicheranno al Segretario generale dell'ONU il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 7, o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 8, del presente articolo, a seconda dei casi".

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;242~art2 · fonte del testo

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